Asset Protection e Trust

Commercialista8

Il trust e' uno strumento giuridico il cui effetto è quello di tutelare il patrimonio. Vi sono tanti possibili utilizzi del trust.
Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:

  • Protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili. Una delle conseguenze del Trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.). Inoltre, con il Trust si rimediano i problemi che nascono per le coppie di fatto, per le quali la legge italiana non prevede alcun meccanismo di difesa.
  • write-593333_1920Riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione.
  • Tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari.
  • Tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo.

Trust di garanzia ed imposte indirette in misura fissa (CTP Lucca, sentenza n. 47/1/15 del 06.02.2015)

Con riferimento ai Trust di Garanzia, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con la sentenza n. 47/1/15 del 06.02.2015, ha dichiarato illegittima, rigettando l’appello proposto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta della stessa relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di successione, ipotecarie e catastali.

La sentenza stabilisce che:

a) “Non sono applicabili le imposte di donazione, ipotecaria e catastale alla costituzione in trust auto dichiarati di beni immobili allo scopo di garantire i creditori di società che presenti domanda di concordato preventivo, qualora l’atto preveda l’inefficacia ex tunc dei trust in presenza di determinate condizioni risolutive, tra le quali quella, verificatasi nel caso di specie, della mancata ammissione della società alla procedura di concordato e la conseguente dichiarazione di fallimento.”;

b) anche perchè nella fattispecie in esame (trust di garanzia) non si è verificato alcun trasferimento di proprietà dei beni accertati, od altro diritto reale a favore di soggetti terzi (beneficiari del Trust).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca ha ritenuto valida unicamente l’imposizione in misura fissa.

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